Le persone fisiche proprietarie di:
abitazioni in condominio (prima e seconda casa)
ed abitazioni indipendenti (prima e seconda casa)
Gli istituti autonomi di case popolari e quegli enti aventi le stesse finalità sociali (in house providing),
su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni.
Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli immobili da loro posseduti.
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale,
associazioni e società sportive dilettantistiche (lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).
Isolamento termico delle superfici opache dell’edificio (con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio/unità immobiliare) come isolamento a cappotto, facciata ventilata, contropareti, intercapedini e coperture
Sostituzione impianti centralizzati (o autonomi nel caso di edificio unifamiliare) per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.
Gli interventi antisismici sugli edifici in tutte le zone del paese ad esclusione di della zona sismica 4.
Sono agevolati con la medesima percentuale altri interventi di efficientamento energetico
(finestre comprensive d’infissi e schermature solari, a titolo di esempio)
purché realizzati insieme ad almeno uno degli interventi di cui ai numeri 1 e 2,
nonché l’installazione di impianti fotovoltaici,
con sistemi di accumulo integrati, abbinati ad uno degli interventi ai numeri 1, 2 e 3,
e colonnine elettriche di ricarica, abbinate ad uno degli interventi ai numeri 1 e 2.
Edifici unifamiliari/villette a schiera: max. € 50.000 per edificio;
Condomini con n. unità compreso tra 2 e 8: max. € 40.000 per appartamento;
Condomini con n. di unità superiore a 8: max. € 30.000 per appartamento.
Edifici unifamiliari/villette a schiera: max € 30.000 per edificio;
Condomini con n. unità compreso tra 2 e 8: max € 20.000 per appartamento;
Condomini con n. di unità superiore a 8: max. € 15.000 per appartamento.
Direttamente della detrazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta, da suddividere in cinque rate annuali di pari importo.
Cedere, in caso di non sufficiente capacità fiscale, il credito maturato ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari (cessione del credito).
Richiedere al fornitore dei servizi uno sconto sul corrispettivo dovuto (sconto in fattura),
fino ad un importo pari al beneficio concesso, che il fornitore recupererà sotto forma di credito d’imposta e potrà cedere successivamente ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari (cessione del credito).
Raggiungimento di due classi energetiche dell’edificio (inteso ai sensi del D. Lgs 192/2005) o se non fosse possibile,
il conseguimento della classe energetica più alta attestata attraverso attestato di prestazione energetica sull’edificio,
(ex ante ex post)
Asseverazione tecnica su:
Congruità spesa;
Rispetto criteri ambientali minimi sui sistemi di isolamento;
Visto di conformità fiscale rilasciato ex art 35 o art 32 decreto 241/97 al contribuente avente diritto a sostenere la spesa
Possono essere portati in detrazione interventi di efficientamento energetico/sismico che rispettino i requisiti tecnici e i massimali previsti, con spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Per i soli edifici degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP),
il limite temporale per la detrazione delle spese è esteso fino al 30 Giugno 2022.